Termoscanner professionali

Quali norme sulla privacy deve conoscere il system integrator?
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Termoscanner professionali: quali norme sulla privacy deve conoscere il system integrator?

Formazione e aggiornamento sono due aspetti importantissimi nel tuo lavoro di system integrator ed è per questo che noi di Elmat organizziamo eventi online. L’ultimo è stato dedicato alle norme sulla privacy da rispettare quando installi termoscanner professionali.

L’aumento dell’utilizzo di questi dispositivi dovuto all’emergenza sanitaria è stato tale da far scaturire nuove leggi in materia di privacy, sia da parte del Garante della Privacy italiano, sia da parte dell’European Data Protection Supervisor. Grazie all’avvocato Marco Soffientini abbiamo raccolto 5 regole base che abbiamo deciso di scrivere in questo articolo.

Il termoscanner può essere utilizzato dalle aziende come dispositivo per la prevenzione del Covid19.

Il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro prevede la rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali. Inoltre include anche utenti, visitatori, clienti e fornitori.
Il responsabile europeo per la protezione dei dati suggerisce di effettuare una seconda misurazione nel caso la prima sia positiva (cioè abbia una temperatura superiore alla soglia). Nel caso in cui la seconda confermi la positività, è consigliabile poterne effettuare un’altra con un dispositivo diverso. Se il superamento della soglia è confermato, la situazione può essere diversa in base al ruolo della persona. Se è un visitatore, allora può richiedere una ricevuta che deve contenere la data, l’ora, il luogo e l’indicazione di mancato accesso. Se la persona è un dipendente, va segnata l’assenza ma qui parliamo già di un’eccezione, come vedrai nella regola 3.

La rilevazione della temperatura è un trattamento dei dati personali.

A prescindere dal fatto che la temperatura corporea sia annotata o meno, la misurazione della temperatura è un’attività che deve seguire le norme sul trattamento dei dati personali. A tal proposito ricordiamo che queste leggi includono il principio di minimizzazione che, in parole povere, non permette di raccogliere più dati del necessario. Questo spiega anche la regola 3.

La registrazione della temperatura non è consentita, salvo eccezioni.

Il dato che riporta la temperatura corporea non può essere registrato nel caso di visitatori, fornitori, clienti o altri utenti esterni. L’eccezione, infatti, riguarda i dipendenti dell’azienda in cui è installato il termoscanner professionale. È possibile registrare la temperatura quando questa supera la soglia stabilita dalla legge e quando è necessario riportare il dato per motivare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.
Il responsabile europeo per la protezione dei dati consiglia che il termoscanner funzioni come un sistema in live e che non registri dati o immagini termiche. In pratica, nessun dato deve essere archiviato.

I dispositivi utilizzabili non devono trattare i dati personali di soggetti identificabili o identificati.

Le soluzioni che puoi utilizzare per i tuoi progetti in ambito aziendale/industriale non devono permettere l’associazione tra il dato relativo alla temperatura (dato personale) e la persona a cui è stato misurato. Questo significa che il termoscanner professionale selezionato non deve registrare la temperatura e il volto delle persone, proprio per evitare questa associazione.
La legge, inoltre, consente di implementare soluzioni che effettuano il conteggio delle persone, l’avviso del superamento della soglia di distanziamento e la rilevazione della mascherina ai tornelli di ingresso. Sempre senza consentire l’identificazione delle persone.
Il responsabile europeo per la protezione dei dati consiglia che il termoscanner non sia collegato al sistema IT aziendale, così come lo è l’impianto di videosorveglianza.

L’azienda che utilizza i termoscanner professionali deve fornire un’informativa sulla privacy.

L’informativa deve essere il più dettagliata possibile e deve far riferimento all’art. 13 del regolamento UE 679/2016. Il contenuto dovrebbe far riferimento alla finalità (la prevenzione da contagio da Covid19) e includere la base giuridica (l’implementazione dei protocolli di emergenza e la legislazione di emergenza). Inoltre l’informativa va posizionata in modo che sia facilmente leggibile.

Come vedi, in base all’evoluzione del contesto in cui lavori, nascono nuove norme sulla privacy per i professionisti. Conoscerle è importante per poter realizzare i tuoi progetti di controllo accessi.

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