Videosorveglianza in ambito condominiale

Cosa dice la normativa
video sorveglianza

Videosorveglianza in ambito condominiale: la normativa

Come noto, con l’approvazione della legge 11 dicembre 2012, n.220, entrata in vigore il 18 giugno 2013, sono cambiate le regole sul condominio  contenute nel codice civile.  La riforma ha introdotto diverse novità ad impatto “privacy”.

L’applicazione della disciplina privacy alla videosorveglianza in ambito condominiale richiede preliminarmente di distinguere il caso in cui siano i singoli condomini ad installare le telecamere, da quello in cui sia l’intera compagine condominiale ad effettuare l’installazione del sistema di videosorveglianza.  

  • L’impianto di Videosorveglianza è installato dal singolo condomino

L’ipotesi in esame riguarda il caso di un impianto di videosorveglianza installato dal singolo condomino, per fini esclusivamente personali e al di fuori di una autorizzazione dell’assemblea condominiale.

Sul punto il Garante con il provvedimento 08 aprile 2010 ha rilevato che:

L’installazione di sistemi di videosorveglianza -come si rileva dall’esame di numerose istanze pervenute all’Autorità- viene sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali. In tal caso va chiarito che la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l’adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice, che fa salve le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati). In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all’interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box). Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini.

Provv. 08 aprile 2010 [doc. web n. 1712680], § 6.1.

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